Statuto Fondazione
Lo Statuto
STATUTO
ART. 1 NATURA E SEDE
La “Fondazione Museo Diocesano” è una fondazione autonoma di religione della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, eretta dal Vescovo diocesano con decreto del 9 novembre 2021 (prot. n. 156/21), a norma del can. 1303, §1, 1° del CIC, quale persona giuridica canonica pubblica. Essa ha sede in Molfetta (BA), alla Via Entica della Chiesa s.n.c., con accesso da Via Sant’Angelo e/o da Corso Dante Alighieri.
ART. 2 SCOPI
§ 1 La “Fondazione Museo Diocesano” non ha fini di lucro e persegue scopi di religione, in specifico l’educazione alla fede cristiana del popolo di Dio in tutte le sue componenti attraverso la valorizzazione dell’ arte sacra cristiana e la promozione di una cultura cristianamente ispirata, incentivando e attivando a tale scopo iniziative di formazione, evangelizzazione e catechesi, anche avvalendosi dei beni culturali ecclesiastici e dell’ arte sacra in genere intesi quail testimonianze di fede.
§ 2 Per perseguire le finalità di cui all’ art. 2 §1, in particolare la “Fondazione Museo Diocesano” si propone di:
a) documentare l’evolversi della vita culturale e religiosa della locale comunita ecclesiale attraverso la tutela, la conservazione, ii recupero, la custodia, lo studio, la raccolta, la manutenzione, la gestione, la valorizzazione e la promozione, anche in chiave pastorale, del patrimonio di arte sacra della Diocesi di Molfetta-Ruvo-GiovinazzoTerlizzi e dei beni culturali ecclesiastici di cui il museo è responsabile;
b) promuovere una conoscenza attiva e partecipata dei beni culturali ecclesiastici per cui potrà altresì organizzare conferenze e corsi di formazione, predisporre e pubblicare sussidi e materiale divulgativo per valorizzare pastoralmente il patrimonio storico-artistico ecclesiale presente nel territorio diocesano;
c) proporsi come luogo di socializzazione, di esperienze condivise e partecipate, al fine di favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo della comunità;
d) diffondere la cultura cristiana attraverso la gestione dei beni culturali ecclesiastici ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e l’attivazione di iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio museale;
e) promuovere, progettare, curare, organizzare e produrre azioni e iniziative culturali in genere purchè in sintonia con le finalità del presente Statuto.
§ 3 Per la realizzazione dei suoi fini la Fondazione potrà assumere ed occuparsi della gestione del museo diocesano e di altri istituti culturali (archivi, biblioteche, musei), quali strumenti di evangelizzazione cristiana, di elevazione spirituale, di formazione culturale.
§ 4 Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione può collaborare con enti e istituzioni analoghi, ecclesiali e civili, avvalendosi di ulteriori specifiche professionalità (anche in forma associata) nell’ambito dei beni culturali, cosi come previsto dalle vigenti normative in materia.
ART. 3 PATRIMONIO
§ 1 Il patrimonio iniziale della “Fondazione Museo Diocesano” è costituito da un capitale di € 40.000,00 (euro Quarantamila/00).
§ 2 II patrimonio potrà essere incrementato da eventuali lasciti, erogazioni, donazioni e oblazioni, nonché da ogni legittima acquisizione di beni a norma del diritto canonico e civile.
§ 3 La Fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei propri scopi statutari dai redditi e dalle rendite dei beni patrimoniali.
ART. 4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
§ 1 La “Fondazione Museo Diocesano” è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, distinti in membri di diritto e membri nominati liberamente dal Vescovo diocesano.
1. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione il Direttore del Museo Diocesano e it Direttore dell’Ufficio Diocesan per i Beni Culturali Ecclesiastici (e l’Edilizia di Culto), qualora le due figure non coincidano, e l’Economo diocesano.
2. Il mandato dei consiglieri dura cinque anni e può essere rinnovato. Se per qualsiasi motivo decade dalla carica un consigliere, il Vescovo diocesano provvederà alla sua sostituzione. II Consigliere cooptato resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso per l’attivita svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.
ART. 5 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
§ 1. Il Consiglio di Amministrazione cura la programmazione e l’attuazione delle varie iniziative della Fondazione; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera gli atti di straordinaria amministrazione, compresi gli incrementi patrimoniali.
1. Per la validity delle delibere consiliari occorre la presenza della maggioranza dei componenti e l’approvazione della maggioranza dei presenti.
2. Per la validità degli atti di amministrazione straordinaria a necessaria la licenza della competente autorita ecclesiastica, a norma delle disposizioni del diritto canonico universale e particolare.
3. L’esercizio fmanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude it 31 dicembre di ogni anno.
ART. 6 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
§ 1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto liberamente dal Vescovo diocesano tra i componenti del Consiglio stesso. Resta in carica cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato.
§ 2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legate rappresentanza dell’ente, con i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione e l’attuazione di quanto determinato dal medesimo Consiglio, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo specifica delega.
§ 3 Spetta al Presidente presiedere il Consiglio di Amministrazione convocarlo almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché ogni volta che se ne presenta la necessità.
ART. 7, COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
§ 1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dal Vescovo diocesano.
§ 2 II mandato dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti dura cinque anni e può essere rinnovato. Se per qualsiasi motivo decade dalla carica un componente del Collegio, il Vescovo diocesano provvederà alla sua sostituzione. Il membro cooptato resta in carica fino al termine del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti.
§ 3 Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti verificare la correttezza della gestione amministrativa della Fondazione; controllare la contabilità e l’esattezza del bilancio e presentare una relazione annuale al Vescovo diocesano sulla gestione economico-finanziaria.
§ 4 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.
ART. 8 M0DIFICHE STATUTARIE
Modifiche, integrazioni e deroghe al presente Statuto spettano esclusivamente al Vescovo diocesano, sentito il Consiglio di Amministrazione o su proposta di quest’ ultimo.
ART. 9 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI CESSAZIONE DELLA FONDAZIONE
In caso di scioglimento, estinzione o soppressione della Fondazione, il patrimonio è assegnato dal Vescovo diocesano ad un’altra persona giuridica canonica pubblica della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.
ART. 10 NORMA FINALE
Per quanta non espressamente stabilito nel presente statuto, si rinvia alle norme canoniche e civili vigenti in materia.
Molfetta, 9 novembre 2021